ASSICURAZIONE DEL MEDICO SPECIALISTA: CLAUSOLE LOSS OCCURRENCE E CLAIMS MADE

L’assicurazione del medico specialista, regolata dalla normativa generale sulla Responsabilità Civile ai sensi dell’Art. 1917 del Codice Civile, oggigiorno necessita, prima di essere sottoscritta, non solo di attente valutazione in merito ai rischi assunti dal professionisti ma di un apposito questionario in grado di conoscere l’attività svolta ed eventuali richieste particolari.

In un contesto attuale, alquanto, dinamico nel settore sanitario e con l’insorgere della pandemia COVID-19, per stipulare l’assicurazione del medico specialista è necessario affidarsi a un consulente specialistico che possa far emergere tali rischi e che includono un numero più o meno ampio di diversi tipi di garanzie.

In particolare, dovremo anche scegliere con grande attenzione tra due clausole alternative che contraddistinguono le polizze di responsabilità civile generale per l’assicurazione del medico specialista: le clausole loss occurrence e quelle claims made.

ASSICURAZIONE DEL MEDICO SPECIALISTA: LA CLAUSOLA LOSS OCCURRENCE

La clausola loss occurrence prevede che la garanzia è efficace solo se i fatti sono avvenuti durante il periodo di vigenza della polizza, a prescindere dalle date della richiesta di risarcimento del danneggiato e della denuncia del sinistro dell’assicurato come prevede all’art. 1917, comma 1, c.c. .

Un esempio , nel caso di un errore medico, la garanzia presente nell’assicurazione del medico specialista è efficace, in relazione al momento in cui è stato effettuato l’intervento mal riuscito, durante il periodo di vigenza della polizza, indipendentemente dal momento in cui il danneggiato chiede o chiederà il risarcimento.

Per tanto il medico sarà coperto dalla propria assicurazione del medico specialista se e solo se l’intervento che ha procurato il danno sia stato effettuato nel periodo di validità della polizza.

ASSICURAZIONE DEL MEDICO SPECIALISTA: LA CLAUSOLA CLAIMS MADE

La clausola claims made, invece, ha efficacia per tutte le richieste di risarcimento presentate nel corso di validità della polizza anche se la condotta, negligente o colpevole, si è compiuta in un periodo antecedente la stipula del contratto, ma circoscritto esplicitamente in polizza.

In virtù di ciò il l’assicurato, per la stipula della polizza di assicurazione del medico specialista, deve compilare un questionario in cui dichiarare di essere o meno a conoscenza di fatti noti, le c.d. circostanze, conditio sine qua non per l’assunzione del rischio per la Compagnia Assicurativa.

Utilizzando sempre l’esempio di un errore medico, la garanzia presente nell’assicurazione del medico specialista è efficace sia nel caso in cui l’errore avvenga  prima della data di effetto della garanzia, sia nel caso di una richiesta di risarcimento successivo alla data di scadenza del contratto stesso, purché entro un termine stabilito nelle condizioni di polizza.

Vedi anche:

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ’ CIVILE DEL MEDICO: LA LEGGE GELLI – BIANCO

ASSICURAZIONE DEL MEDICO: CLAUSOLA CLAIMS MADE

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