ASSICURAZIONE DEL MEDICO: RECEPIMENTO  DELLA CLAUSOLA CLAIMS MADE

Prima di entrare nel merito del recepimento e dei vantaggi nella stipulazione di un’assicurazione del medico con la clausola claims made, è utile rispolverare il concetto in estrema sintesi e rammentare il passaggio con il loss occurrence, utilizzata nelle vecchie polizze sull’assicurazione del medico.

E’ necessario, altresì, approfondire quali siano i momenti che contraddistinguono la richiesta di risarcimento da parte di un paziente.

Generalmente, tra la condotta lesiva del medico, e la richiesta di risarcimento intercorre un certo lasso temporale che può essere anche lungo.

La clausola Claims made, che letteralmente potrebbe essere tradotta “a richiesta fatta”, opera quando la richiesta di risarcimento (sinistro) avvenga, sempre che non è già conosciuta alla stipula, durante il periodo di validità o di vigenza dell’assicurazione del medico.

Viceversa, le vecchie assicurazioni del medico contemplavano la clausola loss occurrence, dove la garanzia era limitata ai fatti o condotte illecite del medico, avvenuti solo durante il periodo di vigenza della polizza, a prescindere dalla data di richiesta di risarcimento e fermo i limiti della prescrizione (art. 2947 c.c. che cita al primo comma “Il diritto al risarcimento del danno derivato da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato”.)

La clausola claims made, utilizzata spesso per l’ assicurazione del medico e per tutte le responsabilità civili dei professionisti sanitari, fino alla Sentenza SS. UU. Cassazione 22437 del 2018 era stata più volte messa in discussione in quanto considerati contratti atipici, ovvero non previsti dal nostro ordinamento.

Tale Sentenza, invece, chiarisce che la clausola sia entrata a far parte del nostro sistema giuridico con l’art. 11 della Legge 24/2017 c.d. Legge Gelli e siano riconducibili a contratti tipici non sono soggette di volta in volta ad un giudizio di merito.

ASSICURAZIONE MEDICO: TIPOLOGIE DI CLAUSOLE ED ESTENSIONI

Esistono,sostanzialmente, due tipologie di clausole claims made: una pura e una impura.

La prima riguarda le richieste risarcitorie inoltrate nel periodo di efficacia della polizza, indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito, altresì, la seconda riguarda non solo il fatto illecito ma, allo stesso tempo, che la richiesta risarcitoria intervenga nel periodo di efficacia del contratto con possibilità di estensione temporale.

Per le estensioni, invece, possiamo avere due modalità:  una che riguarda la garanzia concernenti condotte poste in essere anteriormente e l’altra successivamente alla scadenza del contratto

La prima, prevista all’art. 11 della Legge Gelli, prevede l’estensione dell’operatività temporale agli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione della polizza, bensì, la seconda è la c.d. sunset clause o clausola di ultrattività o postuma, anch’essa  prevista dalla medesima normativa, in caso di cessazione definitiva dell’attività professionale.

Un’importante azione esercitabile dall’assicurato è «la Deeming clause o c.d. denuncia del fatto noto» che gli consente di comunicare all’assicuratore anche le circostanze conosciute in corso di contratto dalla quale potrebbe originare la richiesta di risarcimento.

ASSICURAZIONE MEDICO:  VANTAGGI DELLA CLAUSOLA CLAIMS MADE

Quali sono i vantaggi  per chi stipula un’assicurazione medica? In primis, vincolando l’efficacia della copertura alla richiesta di risarcimento e svincolandola dall’accertamento di circostanze non sempre facilmente riscontrabili (quali l’accadimento del fatto o il manifestarsi del danno).

Inoltre, viene eliminata la possibilità dell’assicuratore di contestare la validità temporale della copertura rispetto al sinistro.

Oltre a ciò, si riducono anche i rischi di perdita di significatività degli importi dei massimali assicurati (ad es. si pensi ad un evento verificatosi molti anni prima, il massimale vigente all’epoca dell’evento potrebbe essere molto più basso di quello vigente al momento della richiesta di risarcimento).

Anche per le Compagnie assicurative vi sono dei vantaggi, come ad esempio una maggiore certezza sui costi e sulle riserve da appostare in bilancio.

ASSICURAZIONE MEDICO:  CONSIDERAZIONI FINALI

Oggigiorno, pur essendo annoverate in quasi tutte Compagnie Assicurative, le assicurazioni del medico contemplano la garanzia claims made e richiedono la compilazione di un questionario necessario a valutare e calibrare il rischio.

Per tale ragione, si ritiene che, prima di sottoscrivere una polizza assicurativa del medico, sia necessario una consulenza assicurativa approfondita per comprendere quali siano le reali garanzie a tutela dell’assicurato.

Vedi anche:

ASSICURAZIONE DEL MEDICO SPECIALISTA: LOSS OCCURRENCE E CLAIMS MADE

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ’ CIVILE DEL MEDICO: LA LEGGE GELLI – BIANCO

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ASSICURAZIONE DEL MEDICO: CLAUSOLA CLAIMS MADE