Le diverse forme di assicurazione sulla salute coprono molteplici accadimenti come le malattie, la perdita di autosufficienza o le conseguenze di un infortunio.

Anche alla luce della Pandemia Covid 19 di inizio 2020, assicurarsi sul rischio di dover sostenere delle spese del tutto impreviste in ambito sanitario è un’esigenza che molti individui stanno considerando ancor di più.

 

LE ASSICURAZIONI SULLA SALUTE: IL QUADRO NORMATIVO

Le assicurazioni sulla salute, riferendosi a degli individui persone, evidenziano delle caratteristiche particolari, infatti, mentre per le assicurazioni di beni mobili o immobili è più semplice determinare le somme assicurate, nelle assicurazioni sulla salute degli individui non è possibile stabilire ciò in quanto non esistono parametri oggettivi precisi.

La partita più difficile è quella di determinare forme indennitarie per le assicurazioni sulla salute, in quanto esse devono essere in grado di colmare il gap tra la diminuzione del reddito conseguente l’incapacità lavorativa e il proprio tenore di vita.

Diversamente per il rimborso delle spese sanitarie il criterio è alquanto evidente, poiché esse sono determinabili attraversi elementi oggettivi come ad esempio ricevute o fatture.

La determinazione delle somme da assicurare è lasciata alla volontà delle parti, dato la valutazione del reddito futuro può essere suscettibile di valutazioni soggettive, si pensi a quello di un autonomo o di un imprenditore.

Ragion per cui non si applicano alcune norme, prima fra tutte la cosiddetta “regola proporzionale” (non sono quindi applicabili l’art. 1907 e 1909 del Codice Civile).

La regola proporzionale (art. 1907 del Codice Civile) si applica, solitamente nelle assicurazioni contro i danni, in caso di sottoassicurazione, vale a dire quando, al momento del sinistro, il valore dei beni assicurati risulta essere superiore a quanto dichiarato in polizza.

In questo caso, l’assicurato non è indennizzato per l’intero ammontare del danno, ma riceve un indennizzo ridotto in proporzione al rapporto tra il capitale assicurato ed il valore dei beni al momento del sinistro.

L’art. 1909 del c.c. statuisce l’applicazione del principio indennitario (art. 1905 del Codice) ovvero: “L’assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata non è valida se vi è stato dolo da parte dell’assicurato; l’assicuratore, se è in buona fede, ha diritto ai premi del periodo di assicurazione in corso”.

“Se non vi è stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata, e il contraente ha diritto di ottenere per l’avvenire una proporzionale riduzione del premio”.

Da ciò si evidenzia che l’assicuratore non può essere chiamato a versare all’assicurato un indennizzo maggiore rispetto al valore del bene.

I RISCHI COMPRESI NELL’ASSICURAZIONE SULLA SALUTE

Stipulando un’assicurazione sulla salute si è coperti per tutte quelle malattie che potrebbero sorgere in futuro, ovvero, tutte quelle alterazioni del proprio stato di salute, che configurino il requisito di non volontarietà.

Solitamente tali contratti presumono anche la copertura automatica in merito alle conseguenze di infortunio nei limiti previsti dalla definizione: “ogni evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili”.

E’ utile rammentare la distinzione tra la definizione di malattia e infortunio, in  quanto mentre per la prima si intende “qualunque alterazione clinicamente diagnosticabile dello stato di salute che non sia dipendente da infortunio”, l’infortunio riguarda un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

Un’altra distinzione riguarda la causa con cui si verifica l’evento, ossia, mentre per la malattia il fattore è di natura endogena, l’infortunio riguarda un evento esogeno e non preventivabile ex ante.

Per determinare l’oggettività della copertura “rischio malattia”, nelle assicurazioni sulla salute, si è sottoposti alla compilazione di un  questionario anamnestico al fine di essere poi sottoposto al vaglio della Compagnia Assicurativa per rendere assicurabile o meno un evento.

In alcuni casi, viene richiesta un serie di documentazioni che riguardano esami, diagnosi, visite mediche, consulti e non una mera sensazione dell’assicurato senza una conferma clinico – diagnostica.

In altri casi si richiede lo  stato “evolutivo” della malattia pregressa, ossia, il percorso della patologia da semplice insorgenza (alterazione in atto, ma non ancora evidente con sintomatologia o diagnosi effettuata) a manifestazione (mediante sintomi o diagnosi), alla fase della cura ed infine a quella della convalescenza e degli eventuali postumi.

Altro aspetto che bisogna considerare è che alcune malattie sono soggette a possibili recidive, in quanto possono essere croniche o conseguenze, mostrando una correlazione con l’insorgenza di altre patologie che possono riguardare altri organi o apparati (ad esempio, l’ipertensione).

Si evince per tale ragione che il rischio malattia riguarda un evento possibile, incerto e futuro, ossia nel concetto assicurativo di rischio

Per tutte le sopracitate ragioni , la sottoscrizione di una assicurazione sulla salute necessita di un’attenta valutazione del rischio da parte dell’assicuratore e dell’assicurato, che può essere effettuata solo attraverso la compilazione accurata di un questionario sanitario, al fine di evidenziare lo stato di salute.

PROSPETTIVE FUTURE SULL’ASSICURAZIONE SULLA SALUTE

Il terremoto causato dal Covid 19 ha fatto emergere come vi sia, non solo, la necessità di rafforzare l’intero Sistema Sanitario Nazionale attraverso investimenti mirati ma anche una maggiore collaborazione tra il Sistema pubblico e la Sanità integrativa, che offre sul mercato assicurazioni sulla salute

Nel post Covid – 19, la Sanità integrativa dovrà essere il volano in termini di innovazione tecnologica, come ad esempio nello sviluppo della telemedicina, e accelerare tutti quei processi di digitalizzazione al fine di migliorare l’erogazione dei servizi sanitari e sviluppare cultura in ambito di assicurazioni sulla salute.

Vedi anche:

LA SANITÀ’ INTEGRATIVA: L’EFFETTO COVID-19

SPESA SANITARIA PUBBLICA: LO TSUNAMI COVID-19

 

Per ulteriori informazione non esitate a CONTATTARMI!

LE ASSICURAZIONI SULLA SALUTE: LA PANDEMIA COVID 19